(massima n. 1)
A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale parziale dell'art. 34 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80 (Corte Cost., sent. n. 281 del 2004), sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'azione possessoria promossa dal privato nei confronti della P.A. in conseguenza della mera attività materiale, non sorretta da alcun formale provvedimento amministrativo, da questa posta in essere in ambito urbanistico. Non costituiscono atti d'imperio della P.A., idonei ad affievolire a interesse legittimo la posizione soggettiva del privato, né una variante di piano regolatore generale, inidonea a produrre l'effetto implicito di dichiarazione di pubblica utilità, né l'acquisizione di un fondo con atto, che, in assenza dei caratteri della cessione amichevole, deve qualificarsi come atto di vendita di diritto privato. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione dell'AGO sull'azione di manutenzione esercitata dal proprietario di terreno a cui favore era costituita una servitù avente ad oggetto il divieto di destinare il fondo servente ad uso diverso da quello agrario, a seguito di acquisizione e trasformazione in parcheggio da parte del Comune).