(massima n. 1)
La rappresentanza in giudizio per gli atti relativi all'amministrazione dei beni facenti parte della comunione legale spetta, a norma dell'art. 180 c.c., ad entrambi i coniugi e, quindi, ciascuno di essi č legittimato ad esperire qualsiasi azione, non solo le azioni di carattere reale o con effetti reali, dirette alla tutela della proprietā o del godimento della cosa comune, ma anche, e a maggior ragione, le azioni relative ai diritti di obbligazione, senza che sia necessaria la partecipazione al giudizio dell'altro coniuge.