(massima n. 1)
In tema di separazione giudiziale, non può costituire motivo di addebito della separazione la commissione, dopo il deposito del ricorso per separazione personale e nelle more dell'udienza presidenziale, di un grave reato in danno del coniuge (nella specie, tentato sequestro a scopo di estorsione) ove il fatto sia avvenuto in un contesto di oggettiva e perdurante assenza tra le parti del "consortium vitae" e nell'ambito di rapporti interpersonali non più connotati dall'"affectio coniugalis", per la risalente e stabilizzata cessazione della convivenza delle parti.