(massima n. 1)
In tema di azione di reintegrazione, l'attore, che abbia fornito la prova del possesso del bene in epoca prossima a quella del lamentato spoglio non č tenuto a dimostrare anche il possesso anteriore o l'inizio di esso, mentre grava sul convenuto, ai sensi del secondo comma dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare il successivo mutamento della predetta situazione di fatto, e cioč la mancanza di possesso dell'attore all'epoca del dedotto spoglio.