(massima n. 1)
Il fotomontaggio rientra nella tutela dell'art. 485 c.p., poiché la nozione di scrittura privata, ai fini penali, č pił ampia di quella prevista dall'art. 2702 c.c. ed il successivo art. 2712 dello stesso codice dispone che ogni rappresentazione meccanica di fatti e di cose forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformitą ai fatti ed alle cose medesime.