(massima n. 1)
In tema di possesso, qualora il convenuto con l'azione di reintegrazione eccepisca che il potere di fatto sul bene č stato esercitato dal pretesto spogliato per mera sua tolleranza (in considerazione di rapporti di amicizia, familiaritā e buon vicinato) e per un tempo limitato, solo rispetto a questo periodo l'eccezione implica, in difetto della relativa prova, il riconoscimento dell'esercizio del detto potere di fatto. Essa, pertanto, non basta ad esonerare l'attore dall'onere della prova dell'esercizio del possesso al diverso e successivo momento dello spoglio, da cui dipende l'accoglimento dell'azione di reintegrazione, restando irrilevante quale delle due parti in causa avesse anteriormente posseduto il bene in contestazione.