(massima n. 1)
Non osta all'applicazione del principio di specialitą fra il reato di danneggiamento e quello di soppressione di atti, la diversitą del bene protetto (nel danneggiamento il patrimonio, nel falso per soppressione la fede pubblica), in quanto l'inciso dell'art. 15 c.p. «stessa materia» non puņ intendersi come «identico bene giuridico», essendo irrilevante soltanto che tra le diverse fattispecie normative esista un rapporto del genere a specie.