(massima n. 2)
Ai fini della configurabilità del reato di falso per soppressione non si richiede la materiale distruzione dell'atto, essendo sufficiente che all'azione criminosa consegua una immutazione del vero nel senso che risulti falsamente inesistente l'atto soppresso o occultato. (Nella specie è stato ritenuto ipotizzabile il reato nel comportamento di un direttore di sezione di cancelleria che aveva depositato in archivio numerosi atti e fascicoli processuali non ancora definiti o in attesa di ulteriore corso, omettendo le relative registrazioni ed eliminandoli dai riepiloghi annuali come se fossero stati definiti).