(massima n. 2)
Nella nozione di atti pubblici rientrano non solo quelli produttivi di effetti rispetto a situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicistica, ma anche quelli che si caratterizzano per la sola documentazione di attività o di dichiarazioni avvenute in presenza del pubblico ufficiale o da lui percepite. Sono pertanto compresi in quella nozione anche gli atti nei quali si concretizza la corrispondenza tra uffici autonomi o strutturati gerarchicamente, i cosiddetti «atti interni», perché anche questi possono assumere rilevanza giuridica nella documentazione di fatti inerenti all'attività funzionale del pubblico ufficiale. (Fattispecie relativa a delitto di cui agli artt. 476, 490 c.p. per lacerazione di una segnalazione che un vigile urbano aveva inviato al sindaco, con la quale si segnalava, a seguito di verbale di accertamento di lavori riscontrati non conformi a concessione edilizia, che il contravventore, all'atto dell'accertamento dell'infrazione, aveva dichiarato che a quell'opera era personalmente interessato lo stesso sindaco).