(massima n. 1)
L'oggetto giuridico del delitto di cui all'art. 490 c.p. č la pubblica fede; pertanto se un documento viene distrutto al fine di eliminare la efficacia probatoria non č configurabile il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Questo ultimo, infatti, ha per presupposto che il soggetto agisca per l'esercizio di un preteso diritto e che possa ricorrere al giudice, anziché alla privata violenza, per far valere la sua pretesa.