(massima n. 1)
Scopo della norma posta dall'art. 490 c.p. è la tutela della fede pubblica attraverso la conservazione di atti pubblici o scritture private per il loro insostituibile valore documentale. Ne consegue che la lesione o messa in pericolo dell'interesse tutelato si realizzano soltanto quando l'eliminazione di un documento, non riproducibile nella stessa forma, natura o condizione, fa venir meno la prova di un determinato accadimento o di una particolare situazione che il contenuto del documento stesso tendeva a rappresentare, mentre non si verificano quando la destinazione probatoria non è compromessa oppure l'atto o la scrittura vengono ricostruiti con equivalenza formale e sostanziale. (La Corte ha affermato il principio, annullando senza rinvio, perché il fatto non sussiste, l'impugnata sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 490 c.p. Nella fattispecie erano stati distrutti i verbali di commissione degli esami di maturità contenuti nel registro delle adunanze, in quanto di comune accordo i commissari avevano deciso di eliminare dal testo alcune frasi di contenuto personale ed estraneo alle operazioni di esame, e l'attività svolta dalla commissione era stata riprodotta nel nuovo registro senza alterazione della verità dei fatti, cosicché era stato redatto un nuovo originale, perfettamente uguale al primo per contenuto e sottoscrizione).