(massima n. 1)
L'art. 19 della legge 2 agosto 1982, n. 528, contenente l'ordinamento del gioco del lotto, con la previsione della contraffazione degli scontrini o della manomissione delle registrazioni, configura un'ipotesi di falso materiale commesso dal privato, non diversamente dall'art. 482 c.p., ma sanziona il fatto in maniera pił rigorosa, poiché reprime un illecito che, oltre a ledere la fede pubblica, offende anche il patrimonio dello Stato, che viene esposto ad indebiti esborsi di denaro. L'art. 19 della legge citata, pertanto, si pone in rapporto di specialitą rispetto all'art. 482 c.p.