(massima n. 1)
Nella falsitą materiale prevista dall'art. 482 c.p., autore del falso deve essere soltanto il privato o il pubblico ufficiale che agisca fuori delle sue funzioni, giacché, ove in concorso col privato agisca il pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, sono applicabili per tutti le pene stabilite negli artt. 476, 477 e 478 c.p., in base al disposto dell'art. 117 c.p.