(massima n. 1)
La falsitā materiale in atto pubblico commessa da un privato o da un pubblico ufficiale fuori dall'esercizio delle sue funzioni, prevista dall'art. 482 c.p., costituisce una figura autonoma di reato e non un'ipotesi attenuata dei reati di cui agli artt. 476, 477 e 478. Di conseguenza, non č possibile procedere al giudizio di comparazione con l'aggravante prevista nel capoverso dell'art. 476; né il giudice č tenuto a fissare la misura della pena ai sensi del suddetto articolo e poi ridurla di un terzo, dovendo invece determinare autonomamente la pena nei limiti ridotti di cui all'art. 482.