(massima n. 1)
La falsitā penalmente irrilevante č soltanto quella che non incide, in alcun modo, sull'esistenza, sull'efficacia e sul contenuto di un determinato atto e, pertanto, č ipotizzabile solo quando il documento conserva tutte le sue originarie caratteristiche di struttura e di contenuto. (Nella specie č stato ritenuto che una frase aggiunta al verbale di udienza civile, dopo che questo era stato definitivamente formato, integrava il reato di falsitā materiale in atto pubblico, in quanto quella alterazione, ancorché diretta a ristabilire una veritā effettuale confusamente espressa, rappresentava pur sempre una modifica della veritā documentale, nella parte in cui rendeva definitiva chiarezza sulla individuazione di documenti che la parte interessata intendeva non riconoscere).