(massima n. 1)
La riproduzione fotostatica di un documento originale non integra il reato di falso quando, nell'intenzione dell'agente e nella valenza oggettiva, l'atto sia presentato come fotocopia, con la conseguenza che se non ne č attestata la conformitā all'originale, č priva di rilevanza ed effetti, anche penali; che per contro la fotocopia integra il reato di falsitā materiale quando essa si presenta non come tale ma con l'apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno. In tal caso č evidente che sarebbe un non senso parlare di attestazione di conformitā all'originale.