(massima n. 1)
Il fine di lucro, richiesto dalla fattispecie aggravata di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, non si può presumere solo perché la falsa attestazione sia operata da chi, svolgendo attività professionale per sé remunerata, eserciti un servizio di pubblica necessità, ma deve essere dimostrato come raggiungibile proprio attraverso la falsa attestazione, indipendentemente da chi ne sia il beneficiario.