(massima n. 1)
Il soggetto che esercita la professione forense, indipendentemente dagli atti specifici compiuti, svolge un servizio di pubblica utilitą: ne consegue che risponde del reato di falsitą ideologica ai sensi dell'art. 481 c.p. l'avvocato che falsamente attesti l'autenticitą della firma apposta dal cliente in calce a un ricorso per cassazione. (La Corte ha escluso che la mancanza di abilitazione al patrocinio davanti alle magistrature superiori incida sulla configurabilitą del reato, attesa comunque l'abilitazione dell'imputato all'esercizio della professione forense).