(massima n. 1)
Integra il reato di cui all'art. 481 c.p. (falso ideologico commesso da persone esercenti un servizio di pubblica necessitā), la condotta del legale che autentichi la firma apocrifa del cliente, apposta in calce ad un atto di rinuncia agli atti del giudizio; né ha rilievo la circostanza che, nella specie, l'autentica del difensore non sia necessaria ad assicurare la certezza della provenienza della rinuncia, in quanto č sufficiente che si tratti di atto idoneo a conseguire un qualsiasi effetto giuridicamente apprezzabile, in ragione dell'affidamento nella funzione o nel servizio pubblico prestato dal soggetto da cui tale atto proviene.