(massima n. 1)
In tema di delitto di falsità ideologica dell'esercente un servizio di pubblica necessità, non rientrano nella nozione di «certificati» quegli atti che, nell'ambito di un procedimento amministrativo per il rilascio di un'autorizzazione, non hanno la funzione di dare all'Amministrazione un'esatta informazione su circostanze di fatto e, quindi, di provare la verità di quanto in essi affermato, ma sono espressivi di un giudizio, di valutazioni e convincimenti soggettivi, sia pure erronei, ma che non alterano i fatti. (Fattispecie in cui si è esclusa la natura di «certificati» agli atti prodotti a sostegno della domanda di autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di una centrale termoelettrica, asseritamente falsi perché alcuni denominati «progetti preliminari» ed uno «tracciato di fattibilità» oltre che per l'omessa attestazione di conformità urbanistica, quando erano tutti in realtà «meri studi di fattibilità» i primi per la mancanza dei documenti richiesti dal regolamento attuativo della legge quadro sui lavori pubblici, e l'altro per la mancanza di elaborati grafici relativi a sezioni significative di una parte della costruenda opera e di una relazione geognostica).