(massima n. 1)
I delitti contro la fede pubblica tutelano direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinitą materiale e alla veridicitą ideologica di determinati atti, ma anche quello del soggetto privato sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che egli, in tal caso, riveste la qualitą di persona offesa dal reato (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto l'incidenza diretta sulla sfera giuridica della societą assicuratrice costituitasi parte civile del falso ex art. 481 c.p.).