(massima n. 1)
Non integra gli estremi costitutivi della fattispecie di falso ideologico in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessitą (art. 481 c.p.) la condotta di colui che, in qualitą di geometra, redattore del progetto e della relazione allegati alla denuncia di inizio di attivitą presentata al locale Comune, attesti che essa sia preordinata alla realizzazione di una vasca interrata destinata alla raccolta di acqua anziché alla realizzazione di una piscina, in quanto la relazione allegata alla denuncia di inizio di attivitą ha natura di certificato solo in relazione alle attestazioni relative allo stato dei luoghi ed alla correlata dichiarazione di compatibilitą delle opere realizzande con gli strumenti urbanistici vigenti. (In applicazione di questo principio la S.C. - censurando la decisione del giudice di merito che nella specie ha ritenuto integrato il reato di cui all'art. 481 c.p. - ha affermato in motivazione che l'attestazione della volontą del committente non assume i connotati di una realtą oggettiva percepibile sensorialmente e verificabile alla stregua di un'errata indicazione progettuale di misure ed estensioni non conformi allo stato dei luoghi e non ha, pertanto, natura di certificato, dovendosi intendere per tale solo l'attestazione di fatti oggettivi percepiti con i sensi in atto destinato a provare la veritą).