(massima n. 1)
In tema di falsitą ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati e in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.), dovendosi qualificare la prescrizione di un farmaco, da parte del medico convenzionato con il servizio sanitario, come un certificato destinato a provare che č stata effettuata la visita dell'assistito e, contestualmente, che questi ha necessitą del farmaco prescritto e diritto ad effettuare l'acquisto per il tramite del servizio farmaceutico, risulta configurabile il suddetto reato qualora il medico convenzionato rilasci prescrizioni farmaceutiche al nome di ignari pazienti, da lui non conosciuti e non visitati. (Nella specie, su sollecitazione da parte di collega non pił esercente la professione il quale poi, all'insaputa dell'agente, si sarebbe servito di dette prescrizioni per fini illeciti).