(massima n. 1)
Deve riguardarsi come impossibile per assoluta inidoneitą dell'azione il reato di falso ideologico per induzione in autorizzazione amministrativa (artt. 48 e 480 c.p.), ipotizzato a carico di soggetto il quale, a corredo di una domanda di concessione edilizia, aveva prodotto una planimetria mancante dell'indicazione dell'esistenza, in un fondo confinante, di un manufatto posto a distanza inferiore, rispetto all'erigendo edificio, a quella di dieci metri tra pareti finestrate prescritta dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, avuto riguardo alla circostanza che, nella specie, detto manufatto, siccome costituito da una tettoia sostenuta da soli pilastri, senza pareti, non rientrava nelle previsioni di cui al citato D.M., per cui la sua presenza sarebbe stata comunque indifferente ai fini dell'accoglibilitą della domanda di concessione.