(massima n. 1)
La differenza tra i documenti cui si riferisce l'art. 479 c.p. (falsità ideologica in atti pubblici) e quelli cui si riferisce l'art. 480 dello stesso codice (falsità ideologica in certificati o autorizzazioni amministrative) risiede in ciò: che nei primi i fatti sono attestati come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale mentre tale particolarità non ricorre nei secondi, in cui i fatti sono attestati come conosciuti, ma non de visu ed iuditu ex propriis sensibus, dal pubblico ufficiale che ne è l'autore. (Fattispecie in tema di falsificazione di carta di circolazione di autoveicoli e processi verbali di esami di idoneità alla guida di autoveicoli).