(massima n. 1)
Al fine di qualificare come certificato amministrativo un atto proveniente da un pubblico ufficiale devono concorrere due condizioni: che l'atto non attesti i risultati di un accertamento compiuto dal pubblico ufficiale redigente, ma riproduca attestazioni gią documentate; che l'atto, pur quando riproduca informazioni desunte da altri atti gią documentati, non abbia una propria distinta e autonoma efficacia giuridica, ma si limiti a riprodurre anche gli effetti dell'atto preesistente. (Fattispecie in cui la S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha ritenuto che i documenti attestanti la presenza in Italia di cittadini extra-comunitari non costituiscano certificati, bensģ atti pubblici attesoché quand'anche siano riproduttivi di informazioni desumibili da altri atti gią archiviati, rivestono una propria distinta ed autonoma efficacia giuridica).