(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità del delitto di falsità ideologica in atto pubblico, è irrilevante l'omessa menzione nell'atto medesimo del compimento da parte del pubblico ufficiale della attività di accertamento che costituisce indefettibile presupposto dell'attestazione. Risponde, pertanto, del reato di cui all'art. 479 c.p. e non del reato di cui all'art. 480 c.p. il pubblico ufficiale, il quale attesti, assumendo il falso, la conformità di un fabbricato al progetto approvato con la concessione edilizia senza fare espresso riferimento all'attività ispettiva di accertamento.