(massima n. 1)
Il dolo del delitto di falso in atto pubblico non inest in re ipsa. Esso, al contrario, va sempre rigorosamente provato e va escluso tutte le volte in cui la falsitą risulti essere oltre o contro l'intenzione dell'agente, come quando risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza, non essendo prevista nel vigente sistema la figura del falso documentale colposo. (Fattispecie in tema di falsitą ideologica).