(massima n. 1)
Il principio secondo il quale, in tema di falso, la valutazione della inidoneitą assoluta dell'azione, che dą luogo al reato impossibile dev'essere fatta ex ante, vale a dire sulla base delle circostanze di fatto conosciute al momento in cui l'azione viene posta in essere, indipendentemente dai risultati, e non ex post, riguarda i casi in cui il falso sia stato scoperto e si discuta se lo stesso fosse cosģ grossolano da dover essere riconoscibile ictu oculi per la generalitą delle persone ovvero sia stato scoperto per effetto di particolari cognizioni o per la diligenza di determinati soggetti. Il suddetto principio non riguarda invece i casi in cui il falso non sia stato scoperto ed abbia prodotto l'effetto di trarre in inganno; e nei quali, quindi, la realizzazione dell'evento giuridico esclude in radice l'impossibilitą dell'evento dannoso o pericoloso di cui all'art. 49 c.p. (Sulla base del principio suesposto la Suprema Corte ha escluso la sussistenza del vizio di violazione di legge in riferimento agli artt. 49 e 479 c.p.).