(massima n. 2)
Le Ģrelazioni di servizioģ sottoscritte dagli ufficiali e dagli agenti di P.S. sono atti pubblici fidefacenti: con esse, infatti, il pubblico ufficiale attesta, nell'esercizio delle sue funzioni, una certa attivitā da lui espletata, ovvero che determinate circostanze sono cadute sotto la sua diretta percezione e vengono cosė rievocate. Pertanto deve essere ritenuto responsabile del reato di falso ideologico in atto pubblico fidefacente l'agente di P.S. che attesta falsamente in una relazione di servizio circostanze non vere.