(massima n. 1)
In tema di falso ideologico in atto pubblico, l'art. 479 c.p. va interpretato nel senso che se il P.U., chiamato ad esprimere un giudizio, č libero anche nella scelta dei criteri di valutazione, la sua attivitā č assolutamente discrezionale e, come tale, il documento che lo rappresenta non č destinato a provare la veritā di alcun fatto. Diversamente se l'atto da compiere fa riferimento implicito a previsioni normative, che dettano criteri di valutazione, si č in presenza di quella che, in sede amministrativa, si denomina discrezionalitā tecnica, la quale vincola la valutazione ad una verifica. In tal caso il P.U. esprime pur sempre un giudizio, ma l'atto potrā essere obiettivamente falso se il giudizio di conformitā, non sarā rispondente ai parametri cui il giudizio stesso č implicitamente vincolato.