(massima n. 1)
I delitti contro la fede pubblica offendono direttamente e specificamente l'interesse pubblico, costituito dalla tutela della genuinità materiale e della veridicità ideologica di certi documenti e solo di riflesso ledono l'interesse del singolo, il quale non riveste perciò la qualità di persona offesa dal reato e non è perciò legittimato ad opporsi alla richiesta di archiviazione del P.M.