(massima n. 1)
In tema di falsità ideologica, l'incompetenza relativa del pubblico ufficiale — ravvisabile allorché l'atto sia compiuto da un pubblico ufficiale facente parte dell'organo cui la norma attribuisce il relativo potere, ma privo di specifiche attribuzioni, come nel caso in cui sia addetto a funzioni diverse ovvero ad un diverso ufficio territoriale — non determina l'inesistenza dell'atto pubblico (come nell'ipotesi di incompetenza assoluta) ma semplicemente la sua annullabilità, con la conseguenza che, fino alla pronuncia di annullamento, l'atto esiste ed è produttivo di effetti e non viene meno la tutela penale avente ad oggetto l'attitudine probatoria del documento. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ravvisato il delitto di falsità ideologica nei confronti di un dipendente comunale, con funzioni di capo settore dell'ufficio tecnico del Comune — per avere falsamente attestato che era stato apposto un manifesto, con il quale l'autorità comunale aveva espresso l'intenzione di acquisire locali idonei al funzionamento di una scuola elementare e che l'offerta più confacente alle esigenze dell'amministrazione era quella avanzata da una data impresa —, considerando priva di rilievo la circostanza che l'atto incriminato rientrasse nella competenza specifica del segretario generale del Comune, essendo l'imputato estraneo al settore dei contratti, trattandosi, comunque, di incompetenza relativa).