(massima n. 1)
Nel caso di azione di spoglio esperita denunziando pił atti materiali distanziati nel tempo, qualora il giudice li colleghi tra loro teleologicamente, ritenendoli espressione di un unico disegno teleologico, il relativo termine di decadenza decorre dal primo di tali atti, a meno che il ricorrente stesso non provi che si tratta comportamenti autonomi e non avvinti dal medesimo disegno. Ove, successivamente, il convenuto deduca proponendo eccezione di decadenza dall'azione l'esistenza di un atto di spoglio precedente a quello denunziato dal ricorrente, affermando il collegamento tra i due, spetta al resistente che lo allega fornire la prova del collegamento.