(massima n. 1)
Il reato di favoreggiamento può commettersi anche prima di un procedimento penale, essendo sufficiente la possibilità di investigazioni e di ricerche. (Nella specie è stato rilevato che la condotta dell'imputato era parimenti censurabile in sede penale, anche se posta in essere nel corso di una richiesta amministrativa, poiché la relazione ispettiva redatta da pubblico ufficiale che aveva obbligo di riferire preludeva all'inizio dell'azione penale e l'imputato ben conosceva il valore e la finalità delle sue dichiarazioni consistite in diverse circostanze non vere in favore dell'inquisito).