(massima n. 1)
Il reato di contraffazione del marchio previsto dall'art. 473 sussiste anche nell'ipotesi in cui il soggetto commercializzi le effigi di marchi contraffatti indipendentemente dal fatto che siano impresse sul prodotto industriale che sono destinate a contrassegnare. Anche dal confronto con il successivo articolo 474 c.p. risulta infatti l'autonoma rilevanza penale riconosciuta dall'ordinamento all'attivitą di contraffazione del marchio in sé, indipendentemente dalla sua applicazione al prodotto.