(massima n. 1)
Non integra il reato di cui agli artt. 473 e 474 c.p., in tema di contraffazione di segni distintivi di opere industriali, ma il reato di cui all'art. 11 D.L.vo n. 313 del 2001, l'apposizione di una falsa marcatura "CE" su giocattoli posti in commercio, perché quelle fattispecie criminose fanno riferimento al marchio come segno o logo idoneo a distinguere il prodotto industriale da altri e non come elemento che serve ad attestare la conformitą del prodotto a normative specifiche.