(massima n. 1)
Ai fini dell'art. 473 c.p., per modello ornamentale si intende quello idoneo a conferire a determinati prodotti industriali uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee o di altri qualificanti elementi (art. 5, R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, in materia di brevetti per invenzioni industriali). Quando tali modelli abbiano ricevuto il brevetto, sono destinatari anche della tutela apprestata dall'art. 473 c.p. Questa norma, infatti, ne punisce la contraffazione, ossia la realizzazione, attraverso l'indebito sfruttamento del modello, di altro oggetto dello stesso tipo, conformazione e caratteristica funzionale, capace di rendere confondibile l'oggetto contraffatto con quello la cui originalitą risulta tutelata mediante un brevetto. (Fattispecie relativa al sequestro probatorio di gioielli d'oro che si assumeva costituire imitazione di motivi ornamentali depositati con regolare brevetto presso l'autoritą competente).