(massima n. 1)
L'attribuzione dell'azione di reintegrazione anche al detentore (salvi i casi di detenzione per ragioni di servizio o di ospitalitą) comporta che una volta accertata la materiale detenzione della cosa da parte del soggetto che ha proposto l'azione (e in assenza delle suindicate ragioni giustificatrici della detenzione) sia superfluo accertare se il potere di fatto si sia concretato o no nel possesso in senso stretto, manifestato cioč come corrispondente all'esercizio della proprietą o di un diritto reale.