(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą del reato di contraffazione ed alterazione di marchi o segni distintivi (art. 473 c.p.), deve escludersi la rilevanza del marchio cosiddetto tridimensionale, quando lo stesso sia composto unicamente da elementi privi di carattere distintivo rispetto ai prodotti o servizi cui si riferisce, presentando forme usuali allo specifico settore di appartenenza del prodotto, senza inserire il marchio della casa produttrice del prodotto simile.