(massima n. 1)
In tema di contraffazione di segni distintivi, alla luce delle modifiche apportate all'art. 473 cod. pen. dalla l. n. 99 del 2009 non č sufficiente per la configurabilitā del reato che prima della sua consumazione sia stata depositata la domanda tesa ad ottenere il titolo di privativa, ma č invece necessario che questo sia stato effettivamente conseguito.