(massima n. 1)
La mancata fissazione di un termine entro il quale l'imputato, cui sia stato accordato il beneficio della sospensione condizionale della pena, deve adempiere all'obbligo di pagare la somma a titolo di provvisionale non costituisce violazione dell'art. 165, terzo comma, c.p., venendo in tal caso il termine per l'adempimento dell'obbligo a coincidere con quello preveduto dall'art. 163 c.p. con conseguente vantaggio da parte dell'imputato.