(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui il giudice con la sentenza di condanna conceda la sospensione condizionale della pena, subordinandone l'efficacia all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato entro un preciso termine, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza, il trascorrere infruttuoso di detto limite temporale comporta il venire meno del beneficio. Qualora l'imputato abbia presentato ricorso per cassazione, il passaggio in giudicato avviene nel giorno in cui la Corte decide sull'impugnazione medesima, non essendo prevista alcuna notifica di questo provvedimento.