(massima n. 1)
La legittimazione a proporre l'azione di reintegrazione nel possesso va apprezzata in riferimento alla data del sofferto spoglio e non giā con riguardo alla data della proposizione del ricorso di cui all'art. 703 c.p.c., alla quale per definizione si assume cessato, proprio in ragione dello spoglio, il potere di fatto sulla cosa, di cui appunto si domanda la reintegrazione. Consegue che č irrilevante il venire meno del titolo della detenzione qualificata (nella specie locazione) in epoca successiva al fatto lesivo, attenendo tale modificazione alla sfera del petitorio, mentre la tutela possessoria č concessa a salvaguardia della situazione di fatto ed non di diritto.