(massima n. 1)
La revoca della sospensione condizionale della pena, per inosservanza di obblighi imposti, a norma dell'art. 165 c.p., con la sentenza di condanna (nella specie, demolizione del manufatto abusivo), opera di diritto, salva l'ipotesi di sopravvenuta impossibilità, sicché il giudice dell'esecuzione, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità al riguardo, nel disporla, non è tenuto a motivare su questioni diverse dall'adempimento e dall'inesistenza di cause che lo rendano impossibile.