(massima n. 1)
La subordinazione della sospensione condizionale della pena all'espletamento di un'attivitā non retribuita a favore della collettivitā con fissazione del termine di espletamento non decorrente dalla data della sentenza irrevocabile, ma dal momento antecedente (nella specie, a distanza di pochi mesi dalla decisione), č illegittima, in quanto vanifica di fatto il diritto a proporre utile impugnazione.