(massima n. 1)
La prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, cui può essere subordinata in mancanza di opposizione del condannato la sospensione condizionale della pena, partecipa della natura afflittiva propria delle sanzioni e, pertanto, può essere sì destinata in favore di ente diverso dalla P.A., ed eventualmente anche in favore di una "onlus" o di altra organizzazione di volontariato, ma pur sempre nel quadro di una delega o concessione di esercizio da parte della pubblica amministrazione.