(massima n. 1)
L'affidamento di un bene (come conseguenza della stipula di un contratto atipico) per la realizzazione di un interesse proprio anche dell'affidatario conferisce, a quest'ultimo, la detenzione qualificata della res, tutelabile, ex art. 1168 c.c., con l'esercizio dell'azione di reintegrazione non solo nei confronti del concedente, ma anche del terzo autore materiale dello spoglio e consapevole della violenza usata per contrastare l'opposta volontą dello spoliatus (ancorché tale terzo abbia agito su incarico del concedente), a condizione che il rapporto scaturente dal contratto abbia carattere non di mera saltuarietą od occasionalitą, ma di concreta stabilitą, onde consentire all'affidatario la detenzione della cosa fino a quando non sia esaurita l'attivitą per la quale essa gli era stata consegnata.