(massima n. 1)
In tema di sospensione condizionale della pena, i limiti che, cumulando la pena irrogata a quella già inflitta, non devono essere superati per la concessione del beneficio sono quelli derivanti dalla nuova formulazione dell'art. 163 c.p. — introdotta con la L. 11 giugno 2004, n. 145, immediatamente applicabile perché norma più favorevole per l'imputato — in virtù della quale si tiene conto solo della pena detentiva. Ne deriva che, anche nell'ipotesi di cumulo ex art.164 c.p., ai fini della determinazione dei due anni, non si tiene conto della pena pecuniaria — rectius dell'equivalente della pena pecuniaria in termini di pena detentiva in ragione del criterio di ragguaglio stabilito dall'art. 135 c.p. — ed a tal fine non sussiste alcuna differenza tra pena originariamente pecuniaria e pene che tali siano divenute per effetto di sostituzione.