(massima n. 1)
In tema di esecuzione, mentre è possibile procedere alla revoca della sospensione condizionale della pena nella ipotesi disciplinata dall'art. 168 comma 1 c.p., a seguito della decadenza, operante automaticamente, non appena la sentenza di condanna per altro reato sia divenuta definitiva, non è viceversa possibile procedere alla revoca discrezionale del beneficio illegalmente o illegittimamente applicato. Invero, nella seconda ipotesi, è sempre richiesto un intervento del giudice in sede di cognizione, in quanto l'illegale concessione del beneficio, in violazione degli artt. 163 e 164 c.p., non è emendabile né in sede di esecuzione, né in sede di impugnazione, quando impugnante sia il solo imputato.